Art. 69.

      1. Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiali giudiziario anche gli operatori giudiziari appartenenti all'area B, posizione economica B3, che hanno prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni presso l'UNEP e sono in possesso del titolo di studio inferiore a quello richiesto.
      2. Ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396. A tale fine è in facoltà dell'amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando un'aliquota dei posti a favore dei candidati che hanno superato la prova e sono risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tale caso, la commissione prevista dall'articolo 7 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.